RegolamentoSez. III

Art. 121

In vigore dal 25 ott 1907
Per tali mancanze gli ingegneri capi applicheranno, secondo la entità o l'importanza del fatto: 1° la censura o la sospensione dallo stipendio fino a cinque giorni se il colpevole è custode; 2º l'ammenda da una a cinque lire o la sospensione dal salario e dal servizio fino a cinque giorni, se il colpevole è guardiano; 3° l'ammenda da una lira a dieci, se trattisi di manovratore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-121

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