Regolamento›Sez. III
Art. 121
In vigore dal 25 ott 1907
Per tali mancanze gli ingegneri capi applicheranno, secondo la entità o l'importanza del fatto:
1° la censura o la sospensione dallo stipendio fino a cinque giorni se il colpevole è custode;
2º l'ammenda da una a cinque lire o la sospensione dal salario e dal servizio fino a cinque giorni, se il colpevole è guardiano;
3° l'ammenda da una lira a dieci, se trattisi di manovratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-121