Regolamento›Sez. III
Art. 120
In vigore dal 25 ott 1907
Compete agli ingegneri capi il giudizio sulle seguenti mancanze:
1° irregolarità di condotta privata;
2° inosservanza alla regola di trasmettere domande o sollecitazioni in via gerarchica;
3º inurbanità e mancanza di diligenza o di operosità nel disimpegno delle mansioni di servizio;
4° arbitraria assenza dalla residenza per non oltre cinque giorni;
5° mancanza di vigilanza sul personale dipendente;
6° accettazione ed esecuzione di incarichi di indole continuativa, privati o pubblici, gratuiti o rimunerativi, ed esercizio di qualsiasi commercio, professione od arte senza che ne sia prima chiesto ed ottenuto il permesso dell'ingegnere capo, che può rifiutarlo per reputata incompatibilità dell'incarico con le mansioni del servizio;
7° insubordinazione verso superiori di grado inferiore all'ingegnere capo;
8° trasgressione agli ordini dei superiori che non siano l'ingegnere capo o l'ispettore;
9° inadempimento colposo di qualsiasi dovere di servizio, senza danno del servizio stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-120