Regolamento›Sez. III
Art. 123
In vigore dal 25 ott 1907
Compete infine agli ingegneri capi pronunziare il licenziamento dei manovratori, eccettuati i casi degli :
a) per recidiva nelle mancanze per le quali fu inflitta l'ammenda da dieci lire a venti;
b) per le mancanze più gravi previste dal presente regolamento.
Il licenziamento può essere sostituito, per circostanze che attenuino l'entità e l'importanza del fatto, con la sospensione dalla mercede per mesi tre.
È pure in facoltà dell'ingegnere capo il licenziare gli osservatori idrometrici ed udometrici, ove non soddisfino agli obblighi assunti o diano luogo a lamentanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-123