Regolamento›Sez. IV
Art. 127
In vigore dal 25 ott 1907
Compete inoltre agli ispettori superiori pronunziare il licenziamento dei guardiani:
a) per recidiva nei fatti che diedero luogo alla pena della sospensione dal salario o dal servizio;
b) per i fatti più gravi previsti dal presente regolamento.
Il licenziamento può essere sostituito, per circostanze che attenuino l'entità e l'importanza del fatto, con la sospensione dal salario e dal servizio per tre mesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-127