RegolamentoSez. V

Art. 132

In vigore dal 25 ott 1907
Il Ministero decreta la destituzione dei custodi idraulici: 1° per inadempimento doloso per interesse privato dei doveri di servizio, sebbene non ne sia derivato danno effettivo agli interessi cui l'Amministrazione provvede; 2° per condanna a norma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-132

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