Regolamento§ 2

Art. 137

In vigore dal 25 ott 1907
Per condanna alla sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza: a) i manovratori devono essere licenziati; b) i custodi o guardiani debbono essere sospesi dal servizio e dallo stipendio o salario per tutto il tempo della sorveglianza speciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-137

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