Regolamento›§ 2
Art. 137
In vigore dal 25 ott 1907
Per condanna alla sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza:
a) i manovratori devono essere licenziati;
b) i custodi o guardiani debbono essere sospesi dal servizio e dallo stipendio o salario per tutto il tempo della sorveglianza speciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-137