Regolamento›§ 2
Art. 138
In vigore dal 25 ott 1907
Per condanna con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale maggiore di sei mesi e minore di un anno:
a) i manovratori ed osservatori vengono licenziati;
b) i custodi e guardiani rimangono sospesi dallo stipendio o salario finché non abbiano scontato la pena.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-138