Regolamento›§ 3
Art. 143
In vigore dal 25 ott 1907
Gli effetti della sospensione dallo stipendio o dal salario per oltre quindici giorni possono essere ripartiti in più mesi consecutivi, ma non oltre i sei mesi.
La ripartizione deve essere determinata nell'atto che infligge la sospensione stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-143