Art. 1
In vigore dal 25 ott 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
Veduta la legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), sulle derivazioni di acque pubbliche;
Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Corpo del Genio civile, approvato col Nostro decreto in data 3 settembre 1906, n. 522;
Veduto il regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua ed opere idrauliche annesse comprese nella 1ª e 2ª categoria, approvato col Nostro decreto in data 7 marzo 1895, n. 86;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, sulla tutela delle opere idrauliche di lª e 2ª categoria, da avere effetto col 1° luglio 1907.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-rd-1