Regolamento›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 25 ott 1907
Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di lª e 2ª categoria.
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Agli effetti della tutela i corsi d'acqua o i loro tratti, aventi opere classificate in lª e 2ª categoria, vengono divisi in tronchi di custodia e di guardia.
Al servizio di custodia e di guardia provvedono i custodi ed i guardiani, che giusta l' fanno parte del personale subalterno idraulico.
La divisione dei tronchi è fatta per decreto Ministeriale, che stabilisce la lunghezza di ciascun tronco e la residenza del rispettivo custode o guardiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-1