RegolamentoCapo ISez. I§ 1

Art. 3

In vigore dal 25 ott 1907
Il custode deve percorrere l'intero tronco affidatogli, ordinariamente una volta la settimana, e straordinariamente secondo le disposizioni e gli ordini dei suoi superiori. Il custode vigila che i guardiani, manovratori ed osservatori da esso dipendenti soddisfino completamente o lodevolmente i rispettivi loro obblighi; coadiuva gli ufficiali del Genio civile nei rilievi di campagna e si presta ai lavori di tavolino che gli sono commessi dall'ingegnere capo o dall'ingegnere di sezione. Ricevendo avviso di guasti all'arginatura o di fatti dannosi alla sicurezza arginale od al buon regime del fiume, il custode deve recarsi immediatamente sul luogo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-3

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Art. 3 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo