Regolamento›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 3
In vigore dal 25 ott 1907
Il custode deve percorrere l'intero tronco affidatogli, ordinariamente una volta la settimana, e straordinariamente secondo le disposizioni e gli ordini dei suoi superiori.
Il custode vigila che i guardiani, manovratori ed osservatori da esso dipendenti soddisfino completamente o lodevolmente i rispettivi loro obblighi; coadiuva gli ufficiali del Genio civile nei rilievi di campagna e si presta ai lavori di tavolino che gli sono commessi dall'ingegnere capo o dall'ingegnere di sezione.
Ricevendo avviso di guasti all'arginatura o di fatti dannosi alla sicurezza arginale od al buon regime del fiume, il custode deve recarsi immediatamente sul luogo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-3