Regolamento›§ 2
Art. 8
In vigore dal 25 ott 1907
I magazzini sono affidati, mediante verbale di consegna e inventario (modulo n. 3), ai custodi, che personalmente rispondono della buona conservazione degli oggetti e sono perciò tenuti a prestare una cauzione di L. 2500, di L. 1200 e di L. 550, secondo che il magazzino, qualunque sia il valore degli oggetti che vi si trovano al momento della consegna, appartenga per la sua normale dotazione alla lª, alla 2ª od alla 3ª classe.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-8