Regolamento›§ 2
Art. 12
In vigore dal 25 ott 1907
Dopo ogni piena i custodi presentano all'ingegnere di sezione, per gli opportuni accertamenti, una nota esatta degli attrezzi e materiali impiegati, precisando il valore di quelli consumati o dispersi e l'importo del deterioramento di quelli ricuperati e conservati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-12