Regolamento›Capo II
Art. 17
In vigore dal 25 ott 1907
In caso di resistenza al sequestro delle cose in contravvenzione o all'intimazione di desistere da fatto abusivo, l'agente che vi procedo è autorizzato a valersi della forza pubblica.
Le cose sequestrate debbono essere entro le ventiruattro oro consegnate, insieme ad un verbale originale della contravvenzione, al sindaco competente che provvede, a norma di legge, per la custodia di esse.
Il sindaco può anche restituirle al proprietario, ove questi presenti sufficiente sicurtà pel pagamento delle pene, danni e spese dipendenti dalla contravvenzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-17