Regolamento›Capo II
Art. 20
In vigore dal 25 ott 1907
Il prefetto, riconosciuta la regolarità delle denuncie, promuove, allorchè lo reputa necessario ed opportuno, l'azione penale; indipendentemente dall'azione stessa, sentito l'ufficio del Genio civile e il contravventore, ordina al medesimo di seguire, entro un congruo termine, quanto è tenuto a fare in conseguenza della contravvenzione commessa.
In caso d'inadempimento, il prefetto provvede per la esecuzione d'ufficio.
Sentito poi il trasgressore, per mezzo dell'autorità locale, rende esecutoria a carico di lui la nota delle spese degli atti e di quelle dell'esecuzione d'ufficio e ne fa riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
Nei casi d'urgenza, o nel caso che il contravventore non sia conosciuto, il prefetto provvede immediatamente all' esecuzione di ufficio.
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