Regolamento›Capo III
Art. 21
In vigore dal 25 ott 1907
Salvo che per l'entità o l'importanza speciale del lavoro sia da adibire alla vigilanza di esso personale del genio civile, la vigilanza all'esecuzione dei lavori è ordinariamente affidata al custode del tronco, che può essere coadiuvato e, secondo le circostanze, sostituito, da un guardiano del tronco stesso.
In casi di bisogno, alla vigilanza dei lavori di un tronco possono adibirsi custodi e guardiani di altri tronchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-21