Regolamento›Capo III
Art. 24
In vigore dal 25 ott 1907
Quando gli appaltatori o i loro rappresentanti, sebbene avvertiti, manchino ad obblighi del contratto o pel modo di esecuzione dei lavori, o per difettosa qualità dei materiali, o per qualunque altra causa, i custodi o guardiani debbono rifiutarsi di riconoscere i lavori, e, previo diffidamento all'impresa, faranno rapporto di ogni cosa all'ingegnere direttore, registrando nel giornale l'accertata mancanza.
Se le imprese persistono a voler eseguire lavori pericolosi per i lavoratori senza le opportune cautele, i custodi sono autorizzati a valersi della forza pubblica per farli cessare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-24