RegolamentoCapo VSez. I

Art. 28

In vigore dal 25 ott 1907
In ogni tronco le osservazioni idremetriche sono fatte, di regola, dai guardiani idraulici. Possono però anche assumersi osservatori appositi, a norma dell', specialmente per le osservazioni negli idrometri lungo i tratti di corsi d'acqua non classificati in lª e 2ª categoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-28

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Art. 28 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo