Regolamento›Capo V›Sez. I
Art. 28
In vigore dal 25 ott 1907
In ogni tronco le osservazioni idremetriche sono fatte, di regola, dai guardiani idraulici.
Possono però anche assumersi osservatori appositi, a norma dell', specialmente per le osservazioni negli idrometri lungo i tratti di corsi d'acqua non classificati in lª e 2ª categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-28