Regolamento›Sez. II
Art. 30
In vigore dal 25 ott 1907
Uno degli idrometri di cui è fornito ogni tronco, determinato dall'ingegnere capo, sarà l'idrometro regolatore del servizio di piena.
In esso vengono notati i segni di guardia, di sospetto e di piena effettiva che non potranno essere variati senza l'approvazione dei competenti ispettori superiori compartimentali, i quali ne informeranno il Ministero.
In ogni circondario idraulico, lungo i vari corsi d'acqua ed a giudizio dell'ingegnere capo, dovrà possibilmente essere collocato un idrometro autoregistratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-30