Regolamento›Capo VI›Sez. I
Art. 35
In vigore dal 25 ott 1907
Gli ingegneri capi prenderanno ogni anno preventivi accordi coi Municipi interessati intorno al personale delle guardie e degli operai da assumere in tempo di piena; come pure intorno ai carri, bestie, materiali ed attrezzi che i privati hanno l'obbligo di fornire, in forza dell' del testo unico 25 luglio 1904, n. 523.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-35