Regolamento›Capo VI›Sez. I
Art. 40
In vigore dal 25 ott 1907
Se i provvedimenti per ciascun corso d'acqua o bacino interessano più circondari idraulici e provincie, sono studiati collegialmente dai rispettivi ingegneri capi ed approvati dall'ispettore superiore del compartimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-40