RegolamentoCapo VISez. I

Art. 37

In vigore dal 25 ott 1907
In ogni tronco d'argine è fissato un determinato numero di appostamenti, ove si riuniscono drappelli d'uomini comandati da un capo-posto. Gli ingegneri capi determinano preventivamente: a) le località degli appostamenti; b) il numero d'uomini che ordinariamente è da impiegarsi in ogni appostamento; c) la quantità e la qualità del combustibile da somministrarsi, secondo la stagione, a ciascun appostamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-37

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