Regolamento›Capo VI›Sez. I
Art. 34
In vigore dal 25 ott 1907
Pel servizio di piena vengono adibiti:
1° un presidio di guardie addette alla vigilanza degli argini ed ai servizi accessori;
2° i lavoratori necessari per eseguire prontamente le riparazioni o di lavori di difesa eventualmente occorrenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-34