RegolamentoCapo VISez. I

Art. 34

In vigore dal 25 ott 1907
Pel servizio di piena vengono adibiti: 1° un presidio di guardie addette alla vigilanza degli argini ed ai servizi accessori; 2° i lavoratori necessari per eseguire prontamente le riparazioni o di lavori di difesa eventualmente occorrenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-34

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Art. 34 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo