Regolamento›Capo VI›Sez. I
Art. 36
In vigore dal 25 ott 1907
Il presidio di vigilanza si attiva;
a) in un solo stadio nei corsi d'acqua di rapido incremento o di breve durata, impiegandosi in una sola volta, all'imminenza della piena, tutto il necessario contingente di guardie;
b) per gradi nei corsi di lento incremento o di lunga durata, chiamandosi il presidio di guardia in attività a successive riprese, secondo gli stadi della piena, l'incremento di essa o le notizie che provengono dai tronchi superiori;
c) in tre stadi nei maggiori corsi d'acqua, man mano che la piena si eleva dal segno di guardia verso il livello della massima piena.
Le altezze sopra il segno di guardia alle quali corrispondono i diversi stadi sono determinate dall'ingegnere capo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-36