Regolamento›Capo VI›Sez. I
Art. 32
In vigore dal 25 ott 1907
Spetta esclusivamente agli ufficiali del genio civile od ai dipendenti regolare il servizio di piena, impartire ordini e prendere provvedimenti nei casi di pericolo o di disgrazia.
Nessun altro funzionario pubblico pub prendervi ingerenza se non richiesto.
Gli ingegneri di sezione sono autorizzati a richiedere all'autorità politica, direttamente o per mezzo dell'ingegnere capo, la forza armata, quando la reputino necessaria pel buon ordine durante il servizio di piena.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-32