Regolamento›Capo V›Sez. I
Art. 29
In vigore dal 25 ott 1907
Con opportune disposizioni gli ingegneri capi stabiliscono i periodi di tempo in cui le osservazioni debbono ordinariamente eseguirsi, nonché i modi di registrarle e di darne comunicazioni (Modello n. 7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-29