RegolamentoCapo VSez. I

Art. 29

In vigore dal 25 ott 1907
Con opportune disposizioni gli ingegneri capi stabiliscono i periodi di tempo in cui le osservazioni debbono ordinariamente eseguirsi, nonché i modi di registrarle e di darne comunicazioni (Modello n. 7).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-29

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Art. 29 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo