Art. 29
RegolamentoCapo VSez. I

Art. 29

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In vigore dal 25 ott 1907
Con opportune disposizioni gli ingegneri capi stabiliscono i periodi di tempo in cui le osservazioni debbono ordinariamente eseguirsi, nonché i modi di registrarle e di darne comunicazioni (Modello n. 7).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-29