RegolamentoCapo III

Art. 25

In vigore dal 25 ott 1907
Nel caso che il custode o guardiano incaricato della sorveglianza di lavori venga a trovarsi in istato di impedimento assoluto per malattia o per altra grave causa, deve avvisarne subito l'ingegnere direttore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-25

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Art. 25 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo