RegolamentoCapo III

Art. 23

In vigore dal 25 ott 1907
I custodi e guardiani destinati alla vigilanza dei lavori debbono trovarsi sulla località la mattina prima che gli operai si mettano al lavoro e restarvi permanentemente sino alla sera senza allontanarsene per qualsivoglia motivo, vigilando che i lavori si eseguano secondo il progetto e le buone regole d'arte e con l'osservanza delle norme stabilite dai regolamenti. Essi non possono permettere lavori che portino aggiunte o modificazioni al progetto in esecuzione se non nel solo caso che siano stati autorizzati in iscritto dalla direzione. La loro vigilanza deve rigorosamente esercitarsi sulle quantità, qualità e dimensioni dei materiali; di ciò tengono nota esatta quando si tratti di lavori a misura od a fornitura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-23

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Art. 23 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo