Regolamento›Capo II
Art. 19
In vigore dal 25 ott 1907
L'agente, entro le ventiquattro ore, deve consegnare o rimettere un originale del verbale all'ufficio del Genio civile, che lo trasmette, per le conseguenze di legge, al prefetto con le opportune proposte di provvedimenti necessari per ridurre le cose allo stato primitivo, riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dalla contravvenzione, trasmettendo altresì un calcolo della spesa occorrente e del valore delle cose asportate o distrutte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-19