RegolamentoSez. II

Art. 14

In vigore dal 25 ott 1907
A meno che per ordine dei superiori non sia occupato in speciali lavori, il guardiano deve percorrere l'intero tronco affidatogli, ordinariamente ogni due giorni, e straordinariamente secondo le disposizioni o gli ordini dei suoi superiori e deve adempiere a quanto è prescritto con le lettere a, b, e, dell'. Di ogni guasto, inconveniente, disordine o contravvenzione accertata deve subito informare il custode.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo