Regolamento›§ 2
Art. 9
In vigore dal 25 ott 1907
La cauzione può prestarsi anche con ipoteca o formarsi con la ritenuta dell'indennità di custodia dei magazzini, ovvero, quando il custode lo richieda e il Ministero vi consenta, con ritenuta sullo stipendio; in questi due ultimi casi la cauzione dovrà essere completata in tre anni.
Le somme ritenute saranno mensilmente versate nelle Casse postali di risparmio a cura degli ingegneri capi del Genio civile, che conserveranno i libretti intestati ai custodi, finché, raggiunto l'importo della cauzione da prestarsi e fattone versamento nella Cassa dei depositi e prestiti, la cauzione stessa sia stata approvata dal Ministero.
Essa viene svincolata quando il custode abbia regolarmente riconsegnato il magazzino, ottenuta l'approvazione dei relativi conti giudiziali, e non abbia gestione di altro magazzino.
Ove, in seguito a trasloco, il custode idraulico assuma la gestione di un magazzino pel quale sia prescritta una cauzione minore, egli può chiedere la diminuzione della cauzione sempre quando sia stato approvato il conto giudiziale della precedente gestione.
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