RegolamentoCapo ISez. I§ 1

Art. 4

In vigore dal 25 ott 1907
In ogni visita ordinaria o straordinaria il custode deve: a) esaminare attentamente lo stato e le condizioni dei corsi d'acqua, delle arginature, delle vie alzate, delle chiaviche ed altri manufatti; b) rilevare qualunque fatto, disordine, inconveniente o guasto; c) verificare la natura o l'entità del fatto o guasto rilevato; d) registrare, nel libretto di cui deve essere fornito ogni guardiano, il lungo, il giorno e l'ora in cui lo ha incontrato, il lavoro cui attendeva, quello eseguito dopo la visita antecedente e quanto reputa dovergli ordinare (modelli nn. 1 e 2); e) accertare mediante verbale le contravvenzioni; f) rilevare i lavori che reputi necessari; g) adottare i provvedimenti che crede indispensabili per ragioni di assoluta urgenza. Del risultato di ogni visita, ordinaria e straordinaria, il custode fa immediatamente rapporto all'ingegnere di sezione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-4

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