Regolamento›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 4
In vigore dal 25 ott 1907
In ogni visita ordinaria o straordinaria il custode deve:
a) esaminare attentamente lo stato e le condizioni dei corsi d'acqua, delle arginature, delle vie alzate, delle chiaviche ed altri manufatti;
b) rilevare qualunque fatto, disordine, inconveniente o guasto;
c) verificare la natura o l'entità del fatto o guasto rilevato;
d) registrare, nel libretto di cui deve essere fornito ogni guardiano, il lungo, il giorno e l'ora in cui lo ha incontrato, il lavoro cui attendeva, quello eseguito dopo la visita antecedente e quanto reputa dovergli ordinare (modelli nn. 1 e 2);
e) accertare mediante verbale le contravvenzioni;
f) rilevare i lavori che reputi necessari;
g) adottare i provvedimenti che crede indispensabili per ragioni di assoluta urgenza.
Del risultato di ogni visita, ordinaria e straordinaria, il custode fa immediatamente rapporto all'ingegnere di sezione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-4