Regolamento›§ 2
Art. 5
In vigore dal 25 ott 1907
Gli oggetti necessari pel servizio idraulico, ordinario o di piena sono custoditi in appositi magazzini idraulici, distinti in tre classi secondo che la dotazione normale supera le L. 15,000 (1ª classe), le L. 8000 (2ª classe), le L. 1000 (3ª classe).
Nei tronchi non forniti di magazzino possono istituirsi depositi con dotazione normale non superiore a L. 1000.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-5