Regolamento§ 2

Art. 7

In vigore dal 25 ott 1907
L'edifizio destinato a magazzino idraulico dovrà, in quanto sia possibile, servire anche di alloggio pel custode ed avere una stanza per la dimora in ogni occasione di servizio dell'ingegnere di sezione o dell'aitante che ne faccia le veci, oltre ai locali pel servizio di guardia durante le piene.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-7

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