Regolamento›Capo II
Art. 16
In vigore dal 25 ott 1907
Qualunque agente giurato ha il dovere di accertare le contravvenzioni alle norme sulla polizia idraulica od alle condizioni imposte con atti di autorizzazione d'opere o di concessioni d'acque pubbliche.
L'accertamento si fa mediante verbale firmato dall'agente e, quando sia possibile, anche da altro agente giurato che trovisi presente all'accertamento della contravvenzione.
Il verbale deve essere scritto e firmato in doppio originale e vi si dovranno indicare le cose sequestrate a causa della contravvenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-16