Regolamento›Capo II
Art. 16
48 / 144In vigore dal 25 ott 1907
Qualunque agente giurato ha il dovere di accertare le contravvenzioni alle norme sulla polizia idraulica od alle condizioni imposte con atti di autorizzazione d'opere o di concessioni d'acque pubbliche.
L'accertamento si fa mediante verbale firmato dall'agente e, quando sia possibile, anche da altro agente giurato che trovisi presente all'accertamento della contravvenzione.
Il verbale deve essere scritto e firmato in doppio originale e vi si dovranno indicare le cose sequestrate a causa della contravvenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-16