Regolamento›Capo II
Art. 18
In vigore dal 25 ott 1907
Qualora il contravventore sia presente all'accertamento della contravvenzione e ricusi di sottoscrivere e ricevere uno degli originali del verbale, l'agente ne farà menzione nel verbale stesso, facendola possibilmente firmare da due testimoni e ne curerà per mezzo del sindaco la notificazione al contravventore.
Alla stessa notificazione si procederà se il contravventore non trovavasi presente all'accertamento della contravvenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-18