RegolamentoCapo II

Art. 18

In vigore dal 25 ott 1907
Qualora il contravventore sia presente all'accertamento della contravvenzione e ricusi di sottoscrivere e ricevere uno degli originali del verbale, l'agente ne farà menzione nel verbale stesso, facendola possibilmente firmare da due testimoni e ne curerà per mezzo del sindaco la notificazione al contravventore. Alla stessa notificazione si procederà se il contravventore non trovavasi presente all'accertamento della contravvenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-18

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Art. 18 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo