RegolamentoCapo III

Art. 22

In vigore dal 25 ott 1907
I custodi intervengono alla consegna dei lavori e prendono nota di tutte le istruzioni che sono loro date dall'ingegnere direttore, per tenerne conto e farle scrupolosamente osservare nel corso dell'esecuzione. Debbono continuamente tener presso di sè sul luogo del lavoro: a) un estratto, che debbono farsi prima che si ponga mano ai lavori, del progetto e delle relative prescrizioni tecniche ed amministrative; b) il regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che si eseguono a cura del Ministero dei lavori pubblici; c) il giornale secondo il modulo prescritto dal regolamento sopracitato (Modello n. 6); d) e, quando siano richiesti dagli ingegneri, gli altri documenti amministrativi e contabili prescritti dal detto regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-22

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Art. 22 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo