Regolamento›Capo V›Sez. I
Art. 27
In vigore dal 25 ott 1907
Ogni tronco è fornito di uno o più idrometri; anche nei tratti di corsi d'acqua non classificati in lª e 2ª categoria possono essere collocati idrometri a cura dell'amministrazione governativa.
Le località in cui sono da situare e la qualità degli idrometri vengono determinate dagli ingegneri capi previo assenso dell'ispettore superiore compartimentale.
Su proposta dell'ingegnere capo e nell'interesse della previsione delle piene o dello studio del regime dei corsi d'acqua, potranno essere stabiliti udometri in località opportune.
La istituzione degli idrometri e udometri deve essere autorizzata dal Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-27