RegolamentoCapo VSez. I

Art. 27

In vigore dal 25 ott 1907
Ogni tronco è fornito di uno o più idrometri; anche nei tratti di corsi d'acqua non classificati in lª e 2ª categoria possono essere collocati idrometri a cura dell'amministrazione governativa. Le località in cui sono da situare e la qualità degli idrometri vengono determinate dagli ingegneri capi previo assenso dell'ispettore superiore compartimentale. Su proposta dell'ingegnere capo e nell'interesse della previsione delle piene o dello studio del regime dei corsi d'acqua, potranno essere stabiliti udometri in località opportune. La istituzione degli idrometri e udometri deve essere autorizzata dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-27

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Art. 27 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo