Regolamento›Sez. II
Art. 31
In vigore dal 25 ott 1907
Quando le acque sono giunte ad un metro sotto il segno di guardia, i guardiani cominciano a registrare d'ora in ora, od anche ogni mezz'ora, secondo gli ordini dell'ingegnere capo, l'altezza dell'acqua al rispettivo idrometro (Modello n. 8).
Salita l'acqua al segno di guardia, il registro orario dell'altezza della piena è tenuto da apposito osservatore, acciocchè ogni guardiano possa adempiere alle altre sue incombenze del servizio di piena.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-31