RegolamentoSez. II

Art. 31

In vigore dal 25 ott 1907
Quando le acque sono giunte ad un metro sotto il segno di guardia, i guardiani cominciano a registrare d'ora in ora, od anche ogni mezz'ora, secondo gli ordini dell'ingegnere capo, l'altezza dell'acqua al rispettivo idrometro (Modello n. 8). Salita l'acqua al segno di guardia, il registro orario dell'altezza della piena è tenuto da apposito osservatore, acciocchè ogni guardiano possa adempiere alle altre sue incombenze del servizio di piena.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 31 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo