Art. 14
RegolamentoSez. II

Art. 14

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In vigore dal 25 ott 1907
A meno che per ordine dei superiori non sia occupato in speciali lavori, il guardiano deve percorrere l'intero tronco affidatogli, ordinariamente ogni due giorni, e straordinariamente secondo le disposizioni o gli ordini dei suoi superiori e deve adempiere a quanto è prescritto con le lettere a, b, e, dell'. Di ogni guasto, inconveniente, disordine o contravvenzione accertata deve subito informare il custode.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-14