Regolamento›Sez. II
Art. 41
In vigore dal 25 ott 1907
Appena un corso d'acqua accenni a mettersi in piena debbonsi compiere le seguenti incombenze:
a) l'ingegnere di sezione, con l'assenso dell'ingegnere capo, andrà a situarsi nella località di cui all';
b) i custodi e guardiani vigileranno perché da coloro cui spetta siano chiuse le chiaviche secondo l'ordine di precedenza stabilito dall' ingegnere di sezione e vengano assicurati i molini, ponti natanti, barche e zattere; provvederanno, secondo le istruzioni ricevute, alla manovra dei sostegni od altri manufatti; predisporranno inoltre quanto, secondo la gravità degli indizi, possa occorrere di personale e materiale;
c) i custodi si recheranno nel centro del tronco, o dove è loro ordinato dall'ingegnere di sezione;
d) i guardiani andranno a mettersi in osservazione all'idrometro rispettivo, agli effetti dell'.
Qualora l'importanza della piena e gli avvisi degli ingegneri di sezione lo richiedano, anche l'ingegnere capo si recherà sul posto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-41