RegolamentoSez. II

Art. 42

In vigore dal 25 ott 1907
Arrivate le acque al sogno di guardia, il custode attiva il servizio delle guardie e ne informa l'ingegnere di sezione, il quale ne dà immediato avviso all'ingegnere capo ed alle autorità governative e comunali dei luoghi vicini al corso d'acqua in piena. È tuttavia lasciato al giudizio dell'ingegnere capo di sospendere l'attivazione o la continuazione della guardia quando, dalle notizie sullo stato idrometrico dei tronchi superiori ed affluenti, possa prevedere che la piena non giungerà a superare che di poco il segno di guardia o quello dei gradi e stadi successivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-42

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Art. 42 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo