RegolamentoSez. III

Art. 47

In vigore dal 25 ott 1907
Il custode immediatamente intraprende o prosegue i primi lavori di riparo chiamando, se del caso, dal Comune più vicino rinforzo d'uomini, di attrezzi e materiali e spedisce subito un rapporto all'ingegnere di sezione. Questi si reca sul luogo minacciato ed assume, ove lo creda necessario, la direzione dei lavori, informandone l'ingegnere capo. Frattanto continua il servizio a guardia negli altri punti del tronco.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-47

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