Regolamento›Sez. III
Art. 50
In vigore dal 25 ott 1907
Tutti sono tenuti ad obbedire agli ordini del funzionario del Genio civile più elevato in grado che dispone sul luogo i provvedimenti in caso di rotta o di inondazione. Nessun funzionario civile o militare può sovrapporsi a quello del Genio civile per quanzo riguarda l'esecuzione di tali provvedimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-50