Regolamento›Sez. IV
Art. 51
In vigore dal 25 ott 1907
Di regola la guardia si licenzia appena le acque siano discese sotto il segno stabilito per l'attivazione.
È però in facoltà dell'ingegnere capo di licenziarla anche prima o di conservarla anche dopo, quando, secondo le circostanze, ritenga che sia escluso il pericolo o permanga.
Prima di licenziare gli operai i custodi se ne servono per quei piccoli lavori che possano ancora occorrere e possano essere eseguiti nella stessa giornata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-51