RegolamentoSez. V

Art. 55

In vigore dal 25 ott 1907
Il combustibile ed i materiali necessari per gli appostamenti sono in ogni tronco provveduti dal rispettivo custode, dietro l'ordine dell'ingegnere di sezione, mediante appositi buoni, nei quali è indicata la qualità e la quantità da fornirsi. I buoni sono in doppio originale, uno dei quali, firmato dal custode, viene restituito dal fornitore con l'indicazione dell'importo di ciascuno degli oggetti somministrati e l'altro, pure firmato dal custode, viene dal fornitore trattenuto, per essere restituito all'atto del pagamento degli oggetti stessi, con la sottoscrizione in segno di ricevuta (Modello n. 12). Nel modo stesso si procede pure ogniqualvolta occorra all'ingegnere di sezione od ai custodi di fare provviste straordinarie di materiali ed attrezzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-55

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Art. 55 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo