Regolamento›Sez. V
Art. 56
In vigore dal 25 ott 1907
Il Ministero determina in quali circondari idraulici il pagamento delle spese di piena debba farsi per mezzo di apposito agente pagatore.
Il servizio di agente pagatore delle spese di piena è dato in appalto.
Il relativo avviso d'asta deve contenere le condizioni alle quali è vincolata la scelta dell'agente, la cauzione che egli deve prestare, i luoghi nei quali deve prestare l'opera propria, l'aggio e le indennità di gite.
I contratti sono stipulati davanti al prefetto e soggetti all'approvazione del Ministero, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-56