RegolamentoSez. IV

Art. 52

In vigore dal 25 ott 1907
Terminato il servizio di guardia, ogni custode trasmette all'ingegnere di sezione un prospetto degli incrementi della piena osservati ad ogni idrometro (Mod. n. 8) indicandovi: a) il giorno e l'ora in cui la piena giunse al segno di guardia; b) il giorno e l'ora in cui arrivò al colmo e la sua altezza sopra lo zero dell'idrometro e degli idrometri; c) il giorno e l'ora in cui la piena scese al segno di guardia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-52

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Art. 52 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo